Istituzione periodo di rischio incendi boschivi Print
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Con Determinazione n. 739 del 29.03.2012 la Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/2000 " Legge Forestale della Toscana" e dell'art. 61 del relativo  Regolamento di attuazione, n. 48/R/2003, istituisce,  il "periodo di rischio" per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio provinciale, a partire dal giorno 31 marzo p.v., incluso. 
Pertanto, da tale data, su tutto il territorio provinciale, si ricorda che:


  • sono sempre vietati l'accensione dei fuochi e gli abbruciamenti in bosco e nella fascia di 200 metri contigua ai boschi, alle aree parificate a bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno;

  •  gli abbruciamenti al di fuori dei boschi e della fascia contigua di 200 metri sono consentiti dall’alba fino alle ore 10:00 del mattino;


In ogni caso è sempre vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso.