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Istituzione periodo di rischio incendi boschivi |
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There are no translations available. Con Determinazione n. 739 del 29.03.2012 la Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/2000 " Legge Forestale della Toscana" e dell'art. 61 del relativo Regolamento di attuazione, n. 48/R/2003, istituisce, il "periodo di rischio" per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio provinciale, a partire dal giorno 31 marzo p.v., incluso. Pertanto, da tale data, su tutto il territorio provinciale, si ricorda che:
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sono sempre vietati l'accensione dei fuochi e gli abbruciamenti in bosco e nella fascia di 200 metri contigua ai boschi, alle aree parificate a bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno;
In ogni caso è sempre vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso.
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